La commissione può svolgere le sue sedute in linea se:
non può riunirsi in presenza; o
deve prendere decisioni di carattere urgente o procedurale.
Una seduta può essere svolta in linea soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti.
Le persone seguenti possono partecipare in linea a una seduta della commissione che si svolge in presenza:
i membri della commissione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente;
i partecipanti ad audizioni secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettere b e c.
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