L’Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l’amministrazione parlamentare.
Le disposizioni normative esecutive che si applicano all’Amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell’amministrazione del Parlamento sempre che un’ordinanza dell’Assemblea federale non disponga altrimenti.
Le competenze che simili disposizioni conferiscono al Consiglio federale o a servizi che gli sono subordinati sono in tal caso esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell’Assemblea federale.
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