Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 73 | Omnilex
Law
/
LParl · Legge federale sull’Assemblea federale
Art. 73
Art. 72
Art. 74
Torna alla legge
Art. 73
Art. 72
Art. 74
171.10
LParl
Federal Act
1 dic 2003
Fonte originale
Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito.
Un’iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell’esame preliminare le ha dato seguito.
Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono da questo essere ritirati.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.