Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell’esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione.
Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.
Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o completato.
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