i decreti federali sottostanti al referendum obbligatorio o facoltativo.1
Si procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano preso decisioni concordanti sull’atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.2
Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l’atto legislativo dell’Assemblea federale è considerato validamente adottato.
Se una od ambo le Camere respingono il testo, l’atto legislativo è considerato non adottato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
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