Gli oggetti in deliberazione che devono essere discussi dalle due Camere e sui quali una Camera ha già deciso vengono trasmessi per deliberazione all’altra Camera.
Una Camera può iniziare la discussione soltanto quando l’altra abbia già deciso.
Se all’Assemblea federale vengono sottoposti con un messaggio o un rapporto più disegni di atti legislativi, ognuno di essi può essere trasmesso alla seconda Camera dopo la rispettiva votazione sul complesso.
Il decreto federale concernente un controprogetto a un’iniziativa popolare è trasmesso all’altra Camera insieme al decreto concernente l’iniziativa in questione.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665). ↩
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