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Art. 16
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Art. 16
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.
Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.
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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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