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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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Art. 26
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Art. 26
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.
Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all’approvazione del Consiglio federale.
Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.
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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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