Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 30 | Omnilex
Law
/
Art. 30
Art. 29a
Art. 31
Art. 30
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.
Il cancelliere della Confederazione:
assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell’adempimento dei loro compiti;
nei confronti dell’Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Torna alla legge
Art. 29a
Art. 31