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Commenti: Art. 34 | Omnilex
Law
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Art. 34
Art. 33a
Art. 35
Art. 34
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.
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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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