La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all’Amministrazione federale.
Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.
Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.
Il segretario generale dell’Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.1
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 3 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 41784961). ↩
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