Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l’adempimento dei compiti:
- richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Amministrazione federale non dispone;
- richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o
- debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.