Gli organi federali possono registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:1
1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2. per assicurare la manutenzione tecnica dell’infrastruttura elettronica,
3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
4.3 per risalire agli accessi all’infrastruttura elettronica,
5. per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
d. i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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