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Commenti: Art. 7e | Omnilex
Law
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Art. 7e
Art. 7d
Art. 8
Art. 7e
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 capoverso 3 o sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:
se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.
Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.
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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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