172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.
Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:
il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l’attuazione richiede l’impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.
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