Derogano dall’obbligo della doppia firma:
- i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concernenti il settore del personale;
- i trattati internazionali;
- i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni che:
1. si fondano sulla legge del 12 giugno 20091sull’IVA, sulla legge federale del 13 ottobre 19652sull’imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 19733sulle tasse di bollo, e
2. in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da un rappresentante dell’autorità (procedura collettiva).