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Art. 22c

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Derogano dall’obbligo della doppia firma:

  1. i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concernenti il settore del personale;
  2. i trattati internazionali;
  3. i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni che:

1. si fondano sulla legge del 12 giugno 20091sull’IVA, sulla legge federale del 13 ottobre 19652sull’imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 19733sulle tasse di bollo, e

2. in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da un rappresentante dell’autorità (procedura collettiva).

Footnotes

  1. RS 641.20

  2. RS 642.21

  3. RS 641.10

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