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Art. 24

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

  1. Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l’adempimento dei compiti costituzionali e legali.
  2. La vigilanza sull’Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.
  3. La vigilanza sull’Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull’organizzazione e sulle persone conformemente all’articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all’oggetto, all’estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

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