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Art. 25

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

  1. Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:
    1. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;
    2. all’esame periodico di particolari settori.
  2. I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

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