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Art. 27c

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un’inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.
  2. Il Consiglio federale ordina l’inchiesta se un’inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

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