Torna alla legge

Art. 27j

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’organo d’inchiesta fornisce all’autorità che ordina l’inchiesta gli atti d’inchiesta completi e un rapporto.
  2. Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell’inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.
  3. L’autorità che ordina l’inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa.
  4. L’autorità che ordina l’inchiesta decide in merito alle conseguenze dell’inchiesta amministrativa.
  5. I risultati di un’inchiesta amministrativa possono essere motivo per l’apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.