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Art. 27l

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. La Cancelleria federale trasmette l’atto legislativo inoltratole al dipartimento competente in materia.
  2. Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

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