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Art. 27o

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 61c cpv. 1 LOGA)

  1. I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero.
  2. L’informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:
    1. nel caso dei trattati intercantonali, dopo l’adozione del progetto da parte dell’organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l’accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
    2. nel caso dei trattati dei Cantoni con l’estero, prima della loro conclusione.
  3. All’informazione è allegato il testo del trattato.

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