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Art. 27r

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltratole al dipartimento competente in materia.
  2. Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

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