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Art. 31

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale1a compiere atti per conto di uno Stato estero. 1bis. L’Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 19952concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.3
  2. Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.
  3. Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.4

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 351.20 . Ora: LF.

  3. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

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