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Art. 34

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 19711che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Footnotes

  1. [RU 1971 1053]

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