172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 2 cpv. 3 LOGA)
L’Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative:
le commissioni extraparlamentari di cui all’articolo 57a LOGA;
le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo;
gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato;
le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato.
Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
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