172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.
Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.
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