172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell’anno civile corrispondente.
In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.
La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d’ufficio da un altro atto normativo.
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