172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.
Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata.
Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.
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