L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:1
- alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- 2 alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- 3 in una causa con numerose parti;
- 4 in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.