L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 103 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19653,
decreta:
[CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
FF 1965 II 901 ↩
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