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Art. 10

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 41 OPers)

  1. Le prestazioni pecuniarie sono versate su un conto in Svizzera dell’avente diritto.
  2. Sono versati in tredici parti:
    1. lo stipendio (art. 36 OPers) e gli aumenti di stipendio (art. 39 OPers);
    2. le indennità di funzione (art. 46 OPers);
    3. le indennità speciali (art. 48 OPers);
    4. le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50);
    5. la compensazione del rincaro versata sullo stipendio e sull’indennità dello stipendio conformemente alle lettere a–d (art. 44 OPers);
    6. 1 l’indennità in contanti in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia.
  3. L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.2
  4. La tredicesima parte delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 è versata nel modo seguente:
    1. per i mesi da gennaio a novembre: a novembre;
    2. per il mese di dicembre: a dicembre.
  5. Chi lascia l’Amministrazione federale prima del mese di novembre riceve insieme con l’ultimo stipendio mensile un importo proporzionale.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

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