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Art. 11

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 43 OPers)

  1. L’indennità di residenza ammonta al massimo a 4953 franchi all’anno (stato dell’indice 2001).
  2. I luoghi di lavoro con indennità di residenza sono ripartiti in 13 zone. I relativi importi sono indicati nell’allegato 1.
  3. Se l’indennità del luogo di residenza dell’impiegato è superiore a quella del luogo di lavoro, è stabilita l’indennità del luogo di residenza.
  4. In caso di cambiamento del luogo di residenza nel corso del mese, l’indennità di residenza viene adeguata il primo giorno del mese successivo al cambiamento. Nel caso in cui un impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento si trasferisca dall’estero in Svizzera o viceversa, l’indennità di residenza viene adeguata immediatamente.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

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