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Art. 13

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. L’indennità per il servizio di picchetto ammonta a:
    1. 7.07 franchi all’ora per gli impiegati assegnati alla 20aclasse di stipendio o alle classi inferiori;
    2. 8.26 franchi all’ora per gli impiegati dalla 21aclasse di stipendio.1
  2. Invece dell’indennità secondo il capoverso 1 il servizio competente può assegnare per ogni ora un accredito di tempo pari al 10 per cento del lavoro prestato e un’indennità pari a 1.39 franchi.2 2bis. Il servizio competente può stabilire un’indennità inferiore del 70 per cento al massimo rispetto a quella prevista nel capoverso 1 per gli impiegati la cui mobilità non è limitata dal servizio di picchetto.3
  3. Al servizio di picchetto sono applicabili anche gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20004concernente la legge sul lavoro.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  4. RS 822.111

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