Torna alla legge

Art. 15

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 45 cpv. 1 lett. c OPers)

  1. È possibile versare un’indennità di 5.32 franchi per ogni impiego nel quadro di piani di servizio fissi.1
  2. I dipartimenti designano le unità organizzative che versano un’indennità per gli impieghi e stabiliscono le relative condizioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.