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Art. 32

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 64 OPers)

  1. Gli impiegati con orario di lavoro flessibile possono concordare con i loro superiori di aumentare la durata settimanale del lavoro di una o due ore oppure di ridurre lo stipendio del 2 o del 4 per cento.
  2. L’aumento di un’ora della durata settimanale del lavoro o la riduzione del 2 per cento dello stipendio danno diritto a cinque giorni supplementari di compensazione.
  3. I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.
  4. Se viene scelta una variante con una riduzione dello stipendio, i supplementi di stipendio sono ridotti proporzionalmente alla diminuzione dello stipendio.

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