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Art. 34

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 64 e 64a OPers)1

  1. Il servizio competente conviene con l’impiegato l’apertura di un conto sabbatico e l’utilizzo del congedo sabbatico se l’esercizio e i mezzi finanziari lo consentono.2 1bis. Per un congedo sabbatico possono essere riportate su un conto sabbatico complessivamente un massimo di 100 ore di lavoro aggiuntivo o di lavoro straordinario all’anno.3
  2. Il congedo sabbatico può essere concesso agli impiegati a partire dalla 18aclasse. In casi giustificati il congedo sabbatico può essere concesso anche a impiegati assegnati a una classe inferiore.4
  3. L’impiegato può prendere un congedo sabbatico una volta ogni cinque anni. Un congedo sabbatico supplementare può essere convenuto con l’impiegato.
  4. Il saldo attivo decade dopo cinque anni dal suo riporto nel conto sabbatico. In casi giustificati il termine può essere prolungato.
  5. .5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

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