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Art. 59

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 90 OPers)

  1. L’impiegato deve pagare un compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio. L’importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell’alloggio moltiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri dell’alloggio.
  2. Il DFF emana direttive concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio.

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