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Art. 9

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 39 OPers)

  1. La valutazione del personale ha effetti sull’evoluzione dello stipendio a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  2. Se il rapporto di lavoro ha inizio nel corso dell’anno, l’evoluzione dello stipendio per l’anno successivo è calcolata in misura proporzionale. Se nell’anno a cui si riferisce la valutazione del personale esisteva un rapporto di lavoro presso un altro datore di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers o presso un’altra unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1 OPers, la durata di tale rapporto di lavoro è computata.

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