(art. 11)
Indennità di residenza
1. Principio
La suddivisione dei luoghi di lavoro in zone per il periodo 1989–1993 rimane in vigore fino a nuovo avviso.
2. Zone e importi dell’indennità di residenza
3. Elenco dei luoghi di lavoro che danno diritto all’indennità di residenza
La prima parte contiene l’elenco alfabetico dei luoghi di lavoro con l’indicazione della relativa zona. L’asterisco (*) significa che un comune o una parte di comune dà diritto a un supplemento per la lontananza oppure è classificato nella zona 2 a causa della propria altitudine superiore a 1200 metri. Gli eventuali supplementi per altitudine sono compresi nella classificazione.
La seconda parte contiene centri d’esercizio e parti di esercizi che continuano a formare un’unità con l’esercizio principale ma sono stati trasferiti in un’altra località per motivi geografici od organizzativi.
4. Indennità di soggiorno all’estero per i comuni delle zone di confine all’estero
- Gli impiegati di nazionalità svizzera che lavorano all’estero in una zona di confine ricevono un’indennità di soggiorno all’estero. Questa è composta da:
- l’indennità di residenza secondo i principi vigenti in Svizzera. La classificazione dei luoghi di lavoro nelle zone di indennità di residenza è indicata nella terza parte,
- un supplemento per le spese particolari di soggiorno all’estero in tutti i comuni della zona di confine all’estero. L’importo del supplemento è indicato nella terza parte,
- un supplemento per ogni figlio dall’inizio alla conclusione delle scuole obbligatorie. L’importo del supplemento è indicato nella terza parte.
- Gli impiegati che lavorano all’estero in una zona di confine ma sono domiciliati in Svizzera ricevono un’indennità di residenza ai sensi del numero 1 lettera a e la metà del supplemento ai sensi del numero 1 lettera b.
- Gli impiegati stranieri ricevono solamente un’indennità di residenza ai sensi del numero 1 lettera a.
Prima parte
Seconda parte
Indennità di residenza per centri d’esercizio o parti di esercizi trasferiti in un’altra località
I centri d’esercizio o le parti di esercizi trasferiti in un’altra località per motivi geografici od organizzativi che continuano a formare un’unità organica o funzionale con l’esercizio principale o ai quali sono assegnate funzioni di natura regionale o interregionale sono classificati tenuto conto delle loro circostanze particolari.
Sono centri d’esercizio o parti di esercizi nel senso sopra definito:
Terza parte
Indennità di residenza ai sensi del numero 4 capoverso 1 lettera a
Supplemento ai sensi del numero 4 capoverso 1 lettera b
Il supplemento ammonta a 1513 franchi all’anno (stato dell’indice del 2001).
Supplemento ai sensi del numero 4 capoverso 1 lettera c
Il supplemento ammonta a 1099 franchi all’anno per i figli fino ai 12 anni. Per quelli oltre i 12 anni esso ammonta a 1275 franchi (stato dell’indice del 2001).