172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 7 LPers)
I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione.
Eccezionalmente, si può fare a meno di un concorso pubblico nei seguenti casi:
per posti di durata determinata fino a un anno;
per posti che saranno occupati internamente negli istituti del settore dei PF, in particolare in caso di ampliamento delle mansioni o di promozione a una funzione superiore, ad eccezione dei quadri superiori;
per posti destinati alla rotazione interna (job rotation );
per posti che saranno occupati nel quadro della reintegrazione professionale da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell’integrazione di persone disabili.
Le direzioni dei due PF e degli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore i dettagli e la ripartizione delle competenze.
I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 19911sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.