172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 8 cpv. 2 LPers)
Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.1
In caso di cambiamento di posto all’interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.