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Art. 24

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
  1. La classificazione della funzione, la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25–34.
  2. Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all’articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d’intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori:
    1. posti a tempo determinato il cui scopo principale consiste nella formazione degli interessati o nel loro accesso alla carriera scientifica secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettere b o c della legge del 4 ottobre 19911sui PF;
    2. posti in progetti di ricerca di durata determinata con finanziatori esterni secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera c della legge sui PF che fanno seguito alla formazione;
    3. posti per compiti infrastrutturali di durata determinata.
  3. Per le categorie di cui al capoverso 2 l’ammontare dello stipendio si basa sui requisiti dell’attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all’istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all’allegato 3 e deve essere prevista un’evoluzione dello stipendio.
  4. In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Footnotes

  1. RS 414.110

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