172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
In caso di assenze di durata superiore a tre giorni consecutivi, i collaboratori inviano di propria iniziativa al servizio competente un certificato medico.
In casi motivati il servizio competente può:
richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza o prorogare i termini;
ordinare una visita di controllo presso un medico di fiducia per valutare la capacità lavorativa.
I collaboratori sono tenuti a collaborare ai provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 47a . In particolare devono seguire le disposizioni mediche, sottoporsi alle visite di controllo del medico di fiducia ordinate dal datore di lavoro e, su richiesta, autorizzare i medici curanti a fornire informazioni al medico di fiducia.
Durante il periodo di incapacità al lavoro, prima di recarsi all’estero il collaboratore deve inviare una comunicazione scritta al servizio preposto di cui all’articolo 3 indicando il luogo di soggiorno e allegando un certificato del medico curante.
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