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Art. 36b

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
  1. Qualora un collaboratore non adempia o adempia solo in parte gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4, le prestazioni possono essere ridotte o, in casi gravi, soppresse.
  2. Inoltre le prestazioni possono essere ridotte qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall’ordinario o si sia avventurato in un’impresa rischiosa.

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