172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 29 cpv. 2 LPers)
In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo complessivo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni ai sensi degli articoli 41–41b .
Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni o una persona con cui la persona defunta ha convissuto prima del decesso. In assenza di tali superstiti, sono considerati superstiti altre persone verso le quali la persona defunta ha adempiuto un obbligo di assistenza.
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