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Art. 47a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

  1. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca promuovono la reintegrazione nel processo lavorativo. Nel caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.
  2. In caso di permanente incapacità parziale al lavoro occorre verificare se è possibile proseguire il rapporto di lavoro con un tasso di occupazione ridotto o in un altro posto conforme alla capacità lavorativa residua del collaboratore.

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