(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)
- In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest’ultimo percepisce un’indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
- In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità.
- L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
- Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
- i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- l’età;
- la situazione personale e lavorativa;
- la durata dell’impiego.
- Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all’attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 LPers. È fatto salvo l’articolo 34c capoverso 2 LPers.
- I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l’indennità in misura proporzionale.
- La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 novembre 20031sul settore dei PF.