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Art. 49

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

  1. In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest’ultimo percepisce un’indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
    1. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
    2. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
    3. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
  2. In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità.
  3. L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
  4. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
    1. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
    2. l’età;
    3. la situazione personale e lavorativa;
    4. la durata dell’impiego.
  5. Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all’attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 LPers. È fatto salvo l’articolo 34c capoverso 2 LPers.
  6. I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l’indennità in misura proporzionale.
  7. La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 novembre 20031sul settore dei PF.

Footnotes

  1. RS 414.110.3

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