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Art. 53a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
  1. I collaboratori adempiono i compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano conflitti tra i loro interessi privati e quelli della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca.
  2. Il servizio competente di cui all’articolo 2 garantisce che i collaboratori uniti in matrimonio, conviventi, imparentati o affini siano impiegati in modo tale che non collaborino direttamente o che non siano direttamente subordinati l’uno all’altro. I collaboratori che intrattengono relazioni di questo tipo devono comunicarlo ai propri superiori.

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