173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
La Commissione amministrativa è composta:
dal presidente del Tribunale amministrativo federale;
dal vicepresidente; e
da altri tre giudici al massimo.
I membri della Commissione amministrativa non possono esercitare contemporaneamente anche la funzione di presidenti di una corte.
La Commissione amministrativa è competente per:
adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
pianificare la gestione del volume del lavoro;
decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, sempreché la legge o il presente regolamento non attribuisca tale competenza ad un’altra autorità;
autorizzare i giudici a svolgere un’attività fuori del Tribunale;
designare i giudici chiamati a prestare il proprio concorso in un’altra corte;
assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte formulate dalle corti medesime;
prendere tutte le altre decisioni in materia di personale riguardanti i giudici o i cancellieri, riservato l’articolo 1 lettera d;
assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
esercitare la vigilanza sul segretario generale e sul suo sostituto;
adottare le decisioni di principio riguardanti la registrazione, la gestione delle pratiche e l’archiviazione;
approvare:
1. l’attribuzione dei giudici alle camere (art. 25 cpv. 2) e la nomina del secondo presidente di camera (art. 25 cpv. 3),
2. le direttive concernenti la ripartizione delle cause tra le camere (art. 26),
3. la chiave di riparto delle cause (art. 31 cpv. 3);
m. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non sono di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
La Commissione amministrativa può delegare singoli affari al presidente, al segretariato generale o alle corti; la delegazione è esclusa nei casi di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, f e j.
I membri della Commissione amministrativa sono sgravati dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti direttivi che sono chiamati a svolgere.
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